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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

"ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI PSICOLOGIA PSICOSOMATICA APS"

ANNO DI COSTITUZIONE

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2016

SOCI FONDATORI

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Riccardo Marco Scognamiglio, Danilo Carmelo Corona,

Laura Angela Emanuela Corona, Alessandro Aloisi,

Simone Matteo Russo, Gianpaolo Ragusa, Andrea Zoccarato,

Elisa Chiara Minetto, Matteo Fumagalli, Mark Morbe

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Art. 1 - Denominazione-sede-durata

Art.2 - Utilizzo della denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

Art.3 - Scopi

Art.4 - Attività

Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

Art.6 - Associati

Art.7 - Procedura di ammissione

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

Art.12 - Organi dell’Associazione

Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

Art.23 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Art.24 - Competenze dell’organo di controllo

Art.25 - L’organo di revisione

Art.26 - Il Comitato Scientifico

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

Art.29 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Art.30 - Risorse economiche

Art.31 - Bilancio di esercizio

Art.32 - Bilancio sociale

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art.34 - Norme di rinvio

Titolo I - Costituzione e scopi

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

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2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e una sede operativa nel Comune di Gallarate (VA). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

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3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Lombardia.

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4. L’Associazione potrà istituire sezioni, unità locali o sedi secondarie, in Italia e all’estero, attraverso delibera del Consiglio Direttivo.

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5. L’Associazione ha durata illimitata.

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Art. 2 - Utilizzo della denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica APS” oppure “Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica associazione di promozione sociale”.

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2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

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3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

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a. collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti e servizi di promozione sociale;

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b. collaborare con partner con cui si condividono i medesimi scopi etici e culturali, per la realizzazione di progetti e servizi di promozione sociale; 

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c. collaborare con singoli professionisti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti e servizi di promozione sociale;

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d. aderire, con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali;

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e. svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;

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f. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale complementari agli scopi primari dell'Associazione finalizzate al proprio autofinanziamento, osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti;

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g. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

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2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 

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3. L’Associazione potrà altresì effettuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

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2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

 

3. Essa opera nei seguenti settori:

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a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

 

b. interventi e prestazioni sanitarie; 

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c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

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d. formazione universitaria e post-universitaria;

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e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

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f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

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g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

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4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

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a. diffondere la conoscenza dei principi della Psicologia Psicosomatica®, che include la Psicosomatica Integrata®, il modello “Somatologico” e l’approccio Somatic Competence®, elaborati dal dott. Riccardo Marco Scognamiglio. Tali prospettive teorico-cliniche:

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1. concepiscono l’interazione dinamica di fattori psicologici e somatici attraverso una cornice epistemologica che li legge come differenti codici di espressione di un unitario sistema mente-corpo, al fine di comprendere e trattare i diversi aspetti della complessità psico-somatica; 

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2. coniugano la tradizione psicoanalitica e psicodinamica (individuale e gruppale) con modelli del pensiero terapeutico derivanti dalle neuroscienze affettive, della neurobiologia interpersonale e dalle medicine naturali e complementari (discipline bionaturali);

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b. informare e sensibilizzare ai principi e agli orizzonti di cura dei modelli sopracitati della Psicologia Psicosomatica, stabilendo rapporti personali capaci di creare rete di supporto sociale, di educare a un’ecologia personale funzionale e consapevole, di supportare lo sviluppo personale e psicosociale, in particolare dei cittadini in situazioni di disagio e fragilità;

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c. migliorare l’ascolto del corpo per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza o competenza somatica secondo l’approccio “Somatic Competence®”, intesa come la capacità di tradurre le sensazioni somatiche (dolore, segnali somatoviscerali) in strumenti coerenti di orientamento cognitivo, emotivo e relazionale;

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d. favorire un confronto fra i modelli della “Psicologia Psicosomatica” e altri modelli di interazione mente-corpo, sulla base di punti di riferimento epistemologici comuni, al fine di promuovere un dialogo fra i diversi orientamenti e diffondere una cultura del benessere psicosomatico e biopsicosociale;

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e. fornire sostegno clinico, psicologico, socioeducativo e di orientamento al benessere, anche mediante gli approcci naturopatico, fisioterapico, osteopatico, posturologico ed energetico, a persone in situazione di difficoltà e fragilità presenti sul territorio;

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f. sostenere la ricerca e gli approfondimenti intorno al modello “Somatic Competence®”, che ha come focus lo sviluppo di una consapevolezza di ciò che accade nel corpo come strumento di sviluppo personale, utile nella prevenzione, nella gestione delle condizioni post-traumatiche e per il fronteggiamento dello stress e, in generale, nei processi di cura;

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g. sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei disturbi da stress e delle forme di disagio psicologico e somato-psichico contemporanee;

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h. studiare e sensibilizzare sul ruolo delle sensazioni del corpo nello sviluppo delle emozioni e nella gestione delle relazioni interpersonali;

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i. approfondire lo studio dell’attività motoria, dei bioritmi, delle mappe somatiche e di tutti i contributi di interesse per le diverse discipline bionaturali, orientato a una lettura delle logiche del corpo nella loro interazione con gli aspetti psichici;

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j. svolgere e sostenere attività di ricerca scientifica in ambito psicologico, psicosomatico, pedagogico e sociale, avvalendosi anche della collaborazione di Università, Enti pubblici e privati, Pubbliche amministrazioni;

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k. promuovere lo studio e il dialogo fra le discipline che si occupano del “corpo” da diversi punti di vista: medico, atletico, artistico, religioso, estetico e culturale nelle più svariate accezioni;

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l. produrre e sostenere pubblicazioni editoriali, in formato cartaceo, digitale e online, sulla rivista “Psicologia Psicosomatica” e su altri quotidiani e riviste, nonché libri, saggi, e-book e materiale editoriale di qualsiasi tipo, in cui si affrontino tematiche inerenti alle culture occidentali e non, alla riflessione sul ruolo delle discipline che i modelli della Psicologia Psicosomatica studiano e integrano, all’etica clinica, al ruolo degli aspetti culturali e sociali nella percezione del malessere contemporaneo, e alla vita associativa;

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m. istituire servizi telefonici e online di aiuto al disagio psichico e psicosomatico, per fornire supporto solidale a coloro che si trovano a vivere situazioni di stress, e/o forme di disagio somato-psichico nell’ambiente lavorativo, scolastico, sociale, relazionale e familiare;

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n. organizzare e promuovere momenti di incontro e di formazione, rivolti ad associati e non associati, come conferenze, laboratori, seminari, corsi, convegni, workshop e manifestazioni, anche avvalendosi di strumenti di tipo informatico;

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o. studiare dalla prospettiva della psicologia psicosomatica i modelli tradizionali della cura, incluse le medicine ancestrali e le pratiche di matrice spirituale. Il fine è analizzare le coerenze interne a tali modelli, le prospettive di utilizzo negli ambiti della clinica contemporanea e il confronto con gli attuali orizzonti della ricerca scientifica, favorendo il dialogo clinico ed extraclinico;

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p. adoperarsi per studiare, mettere a confronto e divulgare modelli clinici provenienti dai diversi sistemi di pensiero, dagli apporti delle neuroscienze ai risultati della ricerca qualitativa nei contesti clinici e non clinici, per indagare come poter trarre un sapere trasversale;

​

q. interessarsi allo studio dei differenti sistemi di credenze e d’intervento nella cultura medica occidentale e non, per portare avanti un raffronto consapevole sulle differenze inter-culturali, isolare le variabili che nella cura hanno carattere universale da quelle che rispondono a specifiche esigenze e caratteristiche del contesto di appartenenza, analizzando e proponendo soluzioni in quei casi dove le coordinate di riferimento tendono a mescolarsi per esaminare il rispetto dei presupposti epistemologici nei diversi interventi;

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r. promuovere la conoscenza e lo scambio interculturale tra le diverse etnie e culture presenti sul territorio, attorno al tema della cura, della prevenzione e del benessere;

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s. favorire la conoscenza e la comprensione di processi corporei fisiologici rispetto all’età, allo stile di vita e alle fasi di sviluppo;

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t. promuovere la relazione tra essere umano e animali a scopo riabilitativo e terapeutico (c.d. “pet therapy”), secondo l’approccio della sensibilizzazione, volta al contatto attraverso la comunicazione non verbale e livelli profondi di sintonizzazione;

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u. sostenere l’idea che la salute degli esseri umani sia legata a quella degli animali e dell’ecosistema all’interno di un rapporto di reciproca interdipendenza.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono accedervi. 

 

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. La richiesta di ammissione del nuovo socio dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa, come previsto dal Regolamento interno. 

 

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

 

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

 

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso, nel rispetto dei limiti dell’articolo 9.

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5. Le tipologie di Socio sono le seguenti: 

  • Soci fondatori: sono le persone fisiche che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; 

  • Soci ordinari: sono tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone l’attività tramite il versamento della quota associativa e l’impegno personale nelle attività dell’Associazione;

  • Soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

  • Soci onorari: sono le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota annuale pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. 

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

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2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto, quest’ultimo in forma scritta, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 

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3. L’accoglimento della domanda è comunicata all’interessato entro 30 (trenta) giorni e permette l’iscrizione nel libro degli associati. 

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4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

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5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà o di chi ne fa le veci, fatto salvo altri metodi, legalmente riconosciuti, anche a mezzo informatico. 

Art. 8 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Gli associati hanno diritto a: 

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a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

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b. essere informati e partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento interno dell’Associazione;

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c. proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto e il Regolamento interno dell’Associazione;

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d. esaminare l’atto costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti interni, il bilancio annuale e i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo nei termini previsti dal Regolamento interno. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

​

e. fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’Associazione, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo; 

​

f. ottenere sconti per l’acquisto di prodotti o servizi con eventuali Società o partner convenzionati all’Associazione.

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2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.

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3. Gli associati hanno il dovere di:

​

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, oltre che nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali, tutelando il nome dell’Associazione;

​

b. rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

​

c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

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4. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di Socio non è temporanea, ma può cessare per: 

​

a. morosità nel pagamento della quota associativa, ossia il mancato pagamento della stessa entro 180 (cento-ottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;

​

b. dimissioni volontarie da presentare al Consiglio Direttivo;

​

c. esclusione;

​

d. estinzione della ente.

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In riferimento al punto b), ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e del Regolamento interno e/o del codice etico e/o delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

 

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione Assemblea ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

 

3. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

​

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

 

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

 

2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.   

​

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

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a. l’Assemblea dei soci;

 

b. il Consiglio Direttivo;

 

c. il Presidente;

 

d. l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

 

e. l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

 

f. il Comitato Scientifico.

 

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

​

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

​

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

​

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; 

​

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

 

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o qualsiasi altro mezzo legalmente riconosciuto almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

 

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, salvo casi di forza maggiore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

 

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

 

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza, dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

​

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

​

b. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

 

c. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

 

d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

 

e. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

 

f.eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

 

g. eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore; 

 

h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

 

i. approvare l’eventuale Regolamento interno dell’Associazione e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

 

j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

 

k. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

​

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 

​

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

​

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

​

b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

​

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

​

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Art. 16 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

​

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. 

 

3. Gli associati minorenni hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

 

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. 

​

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

 

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

​

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

​

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

​

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

 

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

 

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, salvo il caso di convocazione non formale, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 

 

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

 

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza, dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e in particolare ha il compito di:

 

a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

b. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre come presa-visione all’Assemblea;

 

c. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

 

e. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

 

f. redigere gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

g. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

 

h. deliberare la convocazione dell’Assemblea;

 

i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

 

j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

 

k. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

 

l. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

 

m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;  

 

n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

​

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

​

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: 

​

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

 

b. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione,

 

c. persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

 

d. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

 

e. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

 

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti dell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi e nell’ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Allorché la lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi è esaurita, ovvero inesistente, il Presidente deve convocare l’Assemblea per l’elezione dei membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. 

 

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 

 

2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati. 

 

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

 

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e in particolare ha il compito di:

​

a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

 

b. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

 

d. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

​

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per: 

​

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

​

b. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

 

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

 

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

 

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione. 

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei sui membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

 

2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

 

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

 

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

 

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

 

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'organo di contorllo

1. È compito dell’organo di controllo:

​

a. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

 

b. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

 

c. esercitare il controllo contabile;

 

d. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

 

e. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

 

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. 

​

2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

​

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'organo di revisione

1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

 

2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

 

3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

 

4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

 

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

 

6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 26 - Il Comitato Scientifico

1. L’Assemblea ordinaria elegge a maggioranza assoluta dei partecipanti i membri del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che si riuniscono in apposite sedute convocate dal Presidente del Comitato stesso. I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta il Presidente.

​

2. Il Comitato:

​

  • elabora e aggiorna il codice etico;

​

  • elabora e aggiorna il modello scientifico che fa riferimento ai principi della Psicologia Psicosomatica®, che include la Psicosomatica Integrata®, il modello “Somatologico” e l’approccio Somatic Competence®, elaborati dal dott. Riccardo Marco Scognamiglio;

​

  • propone iniziative editoriali, convegni scientifici e progetti culturali che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

 

3. Il Presidente del Comitato Scientifico rappresenta, su delega del Presidente dell'Associazione, l’Associazione in seminari, convegni, incontri e dibattiti di tipo scientifico e culturale.

 

4. È consentita la partecipazione alle sedute mediante teleconferenza o videoconferenza che dovrà essere debitamente documentata nel verbale redatto da un segretario nominato nella seduta e firmato da quest’ultimo e il Presidente. 

 

5. Il verbale può essere consultato da tutti gli interessati: soci e membri del Consiglio Direttivo.

Titolo V - I libri sociali

Art. 27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

​

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 28 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

​

a. il libro degli associati;

​

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

​

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

​

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 

 

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. 

 

4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 

a. quote associative;

 

b. contributi pubblici e privati;

 

c. donazioni e lasciti testamentari;

 

d. rendite patrimoniali;

 

e. attività di raccolta fondi;

 

f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

 

g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

 

h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 120 (cento-venti) giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

​

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 32 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

​

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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